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Legge
moldava sulla proprietà
Traduzione a cura di Lumi Rosculet
Legge della Repubblica Moldova
Nr. 459-XII dal 22 gennaio 1991
(Gazzetta ufficiale, 1991, nr.3-4-5-6, art. 22)
Capitolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1. Diritto di proprietà nella Repubblica di Moldova
Il diritto di proprietà in Repubblica Moldova e riconosciuto e protetto dalla legge.
Il proprietario ha il diritto al possesso dei beni, al loro uso e all'amministrazione. Il possesso dei beni consiste nell’utilizzo delle loro qualità utili ma la loro amministrazione dipende dalla loro destinazione.
Il proprietario ha il diritto di utilizzare i propri beni in modo da non violare la legislazione e non
danneggiare alla salute della gente e dell’ambiente.
Articolo 2. I tipi di proprietà
In Repubblica di Moldova esistono tre tipi di proprietà: privata, collettiva, inclusa quella Kolcosiana e dello Stato.
No si ammette lo stabilimento delle restrizioni o vantaggi, da parte dello stato, per l’esercito del diritto di proprietà in funzione dal tipo di proprietà.
Articolo 3. Le forme di proprietà
In Repubblica di Moldova è ammesso il funzionamento dei tipi di proprietà sotto varie forme organizzative : individuali, familiari, di azienda agricola contadina, cooperative, società per azioni, società economiche, imprese e istituzioni dello stato, municipali, organizzazioni religiose, miste comprese quelle a partecipazione dei cittadini e delle persone giuridiche estere, e in tutte quelle forme di proprietà che non sono vietate dalla legislazione Moldava.
Articolo 4. Legislazione riguardante la proprietà
Attraverso la presente Legge e in conformità con la Costituzione di Repubblica di Moldova, sono regolamentate le relazioni di proprietà sul tutto territorio dello Stato. I rapporti di proprietà che non sono previsti nella presente Legge sono stabiliti dagli altri atti legislativi della Repubblica di Moldova, elaborati conformemente alla legge e nei casi non previsti da questi dalle decisioni del Governo di Repubblica Moldova.
Articolo 5. I Soggetti che hanno diritto di proprietà
Soggetto del diritto di proprietà può essere ogni persona fisica o giuridica, lo stato e anche gli organi di autoamministrazione locale.
Articolo 6 . Proprietà comune.
I beni possono appartenere, in base al diritto di proprietà comune, simultaneamente a due o a più persone con la sistemazione delle quote-parti (proprietà in divisione) o senza la sistemazione delle quote-parti (proprietà collettiva), indifferentemente dal tipo di proprietà.
Articolo7. Oggetto del diritto di proprietà.
Oggetti del diritto di proprietà possono essere: la terra, il sottosuolo, le acque, il regno vegetale e animale, gli edifici, le installazioni, i macchinari, gli oggetti di cultura materiale e spirituale, i soldi, le carte di valore e altri beni, come anche i prodotti dell’attività intellettuale.
Articolo 8. Le particolarità sull’esercizio del diritto di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale, dei monumenti storici e culturali.
Il modo di esercizio del diritto di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale, sui monumenti storici e sulla cultura viene stabilito dalla legislazione della Repubblica Moldova.
Articolo 9. Il diritto di proprietà
Il diritto di proprietà nasce in base alla produzione o all’acquisizione dei beni come risultato di una transazione attraverso eredità, il ristabilimento del diritto di proprietà e gli altri mezzi che non contravvengono la legislazione della Repubblica Moldova.
La produzione e i redditi ottenuti come risultato dell’uso dei beni appartengono al proprietario di questi se gli atti legislativi od il contratto non prevedono altra cosa. La produzione ed i prodotti ottenuti dall'affittuario dall’uso dei beni affittati sono la proprietà di questo.
Articolo 10. Contratto tra proprietario e cittadini riguardante l’uso del loro lavoro
Il proprietario ha il diritto, nelle condizioni e nei limiti previsti dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova, di concludere dei contratti con i cittadini, riguardanti l’uso del loro lavoro nel limite dell’esercizio del diritto di proprietà su questo.
Indifferente dal tipo e forma di proprietà, in base a quale si utilizza il lavoro del dipendente, a questo si assicura la remunerazione del lavoro, le condizioni di lavoro, e altri garanzie socio – economiche previste dagli atti legislativi vigenti della Repubblica Moldova.
Articolo 11. Sorveglianza del patrimonio del proprietario e le sue responsabilità
In base agli obblighi della persona giuridica può essere seguito qualsiasi patrimonio che le appartiene con diritto di proprietà o con diritto di amministrazione.
Il proprietario non ha responsabilità per gli obblighi delle persone giuridiche create da questo, ma loro non hanno responsabilità per gli obblighi del proprietario, eccetto nei casi previsti dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova.
Le persone fisiche hanno responsabilità per i loro obblighi sui beni che appartengono a loro con diritto di proprietà, nel modo stabilito dalla Legislazione della Repubblica di Moldova.
L’elenco dei beni delle persone fisiche, che non possono essere penalizzati, in base ad aventi credito, viene stabilito dalla legislazione della Repubblica di Moldova.
Capitolo II
PROPRIETA’ PRIVATA
Articolo 12. Diritto di proprietà privata.
Sono assoggettati alla proprietà privata i beni e i risultati dell’attività intellettuale che appartengono al cittadino, come persona fisica, con diritto di possesso, uso e amministrazione.
Articolo 13. Oggetti del diritto di proprietà privata
Oggetto di proprietà privata possono essere: lotti di terreno, piantagioni collocate su questi terreni, abitazioni, mezzi di trasporto, mezzi finanziari, carte valori, azioni e oggetti per uso casalingo e uso personale, risultati dell’attività intellettuale, mezzi di produzione per l’attuazione dell’attività economica, di produzione e i redditi ottenuti, come tutti gli altri beni destinati al consumo e alla produzione.
Il modo, le condizioni e i termini per la trasmissione dei lotti di terreno nella proprietà dei cittadini della Repubblica di Moldova sono stabiliti nel Codice Fondiario della Repubblica di Moldova ed altri atti legislativi della stessa.
Il membro della cooperativa delle abitazioni, di costruzione delle abitazioni, di costruzione dei garage e di altre cooperative che ha deposto tutta la quota di partecipazione per l’abitazione, garage o altra costruzione che è liberata per uso, acquisisce il diritto di proprietà di questi beni.
La persona che ha in affitto un’abitazione dal fondo locativo dello stato o da quello comune ed i membri della sua famiglia hanno il diritto di compensare dal suo proprietario l’abitazione o la casa rispettiva.
Il modo e le condizioni di acquisizione del diritto di proprietà da parte del membro della cooperativa di abitazione, di costruzione delle abitazioni, di costruzione dei garage e di altre cooperative e dall’affittuario dell’abitazione del fondo locativo e dello stato, come anche il deposito del diritto di proprietà sono regolamentati dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova.
Articolo 14. Il limite sui tipi di beni che possono fare parte della proprietà privata.
Gli atti legislativi della Repubblica di Moldova stabiliscono i tipi di beni che non possono essere considerati come proprietà privata o possono essere comperati solo nel modo stabilito della legislazione.
Articolo 15. Creazione della proprietà privata
La proprietà privata si crea e si sviluppa in base ai redditi ottenuti dall’attività di imprenditore, in base al lavoro salariato e in base ai redditi dai mezzi investiti dalle istituzioni di credito, in azioni ed altre carte valori, in base all’acquisizione dei beni attraverso eredità o attraverso altre possibilità ammesse dalla legge.
Articolo 16. L’esercizio del diritto di proprietà privata
La persona fisica è responsabile per i suoi beni, li può usare e amministrare indipendentemente per soddisfare le necessità personali, per l’attività economica, compreso quella di imprenditore (sotto forma di impresa privata, azienda agricola etc.) e negli altri scopi che non contravvengono la legge.
Articolo 17. La proprietà dell’azienda agricola.
I beni dell’azienda agricola appartengono al proprietario individualmente o a tutti i membri della famiglia con diritto di proprietà comune collettiva o proprietà comune in divisione in base ad un contratto tra loro.
L'azienda agricola può avere in proprietà lotti di terreno, le piantagioni collocate su questi e altri costruzioni, istallazioni di miglioramento e altre, animali per la produzione e per la trazione,. ruscelli, tecnica ed inventario agricolo, mezzi di trasporto, macchinario, inventario e altri beni, comprati da azienda.
Disponibilità dei beni comuni si fa in base all’accordo dei tutti I membri dell’azienda agricola.
Altre particolarità che tengono del diritto sulla proprietà dei membri della azienda agricola, come anche dei altri membri o ex-membri della famiglia del fondatore (dirigente) o altre persone, per i beni utilizzati in comune dai membri della azienda, sono regolamentati dalla Legge riguardante le aziende agricole, Codice civile, Codice fondiario, Codice della famiglia e altri atti legislativi.
(Articolo 17 è stato redatto dalla Legge Nr. 757-XV del 21.12.2001)
Articolo 18. Il regime giuridico dell’azienda ausiliare personale.
Le previsioni dell’articolo 18 riguardano l’azienda ausiliare personale.
Articolo 19. La proprietà dei coniugi
I beni acquisiti dai mariti nel periodo del matrimonio appartengono a loro con diritto di proprietà collettiva o con diritto di proprietà separata, se questa viene legalizzata nel modo stabilito dalla legislazione della Repubblica di Moldova.
Il modo di creazione, attuazione e liquidazione del diritto di proprietà collettiva o separata dei coniugi e stabilito dal Codice dei Matrimoni e della Famiglia della Repubblica.
Capitolo III
Proprietà collettiva
Articolo 20. Diritto di proprietà collettiva
Per l’attuazione dell'attività economica o altra attività, le persone fisiche e quelle giuridiche possono unire il loro patrimonio, con diritto di proprietà comune, creando un collettivo con diritto di persona giuridica.
Il possesso, l’uso e l’amministrazione dei beni che sono in proprietà collettiva si effettuano in base ad un accordo fra i proprietari, ma nel caso di controversie – dall’istanza giuridica di arbitrato o dal giudizio degli arbitrati in base alle azioni intentate da ogni proprietario.
Sono di proprietà collettivi beni, i risultati dell’attività intellettuale, se gli atti legislativi della Repubblica Moldova non prevedono diversamente.
Articolo 21. Le forme della proprietà collettiva.
Nella proprietà collettiva entrano la proprietà delle imprese di affitto , le imprese collettive, le cooperative, le società per azioni, le società economiche, le unità economiche(associazioni, consorzi) e le organizzazioni religiose.
Articolo 22. La formazione della proprietà collettiva
La formazione e lo sviluppo della proprietà collettiva è assicurata nel caso di affitto delle imprese dello stato, tramite la possibilità accordata ai collettivi dei dipendenti per usare i redditi ottenuti per il ricompenso dei beni dello stato, attraverso la trasformazione delle imprese dello stato in società per azioni, come attraverso l'associazione volontaria dei beni dei cittadini e delle persone giuridiche per la creazione di cooperative, società per azioni, e delle altre società economiche.
Articolo 23. La proprietà dell’impresa in affitto.
Nella proprietà dell’impresa per affitto entra la produzione fabbricata, i redditi ottenuti e gli altri beni acquisiti sul conto dei mezzi di quest’impresa.
Nei documenti sulla fondazione dell’impresa in affitto viene stabilito il valore della contribuzione dei membri del collettivo per la creazione dei questi beni tramite la partecipazione personale al lavoro, e il valore dei versamenti finanziari e di altra natura.
Il modo e le condizioni di partecipazione dei membri del collettivo di lavoro dell’impresa in affitto alla sua amministrazione e la ripartizione dei redditi sono stabiliti dagli affittuari in conformità con la legislazione della Repubblica Moldova.
Articolo 24. La proprietà dell’impresa collettiva.
La proprietà dell’impresa collettiva viene creata nel caso in cui tutti i beni dell’impresa dello Stato passano nella proprietà del collettivo di lavoro con il riscatto dei beni affittati o l’acquisto dei beni attraverso altri mezzi previsti dalla legge.
I beni dell’impresa collettiva, compresi prodotti e i redditi ottenuti, costituiscono un patrimonio comune del suo collettivo.
Nel patrimonio dell’impresa collettiva viene stabilita la rata di ogni suo dipendente. Queste rate comprendono la somma depositata dall’operaio per i beni dell’impresa dello stato o di affitto, sulla base di cui si è formata l’impresa collettiva, come anche la contribuzione dell’operaio all’allargamento del patrimonio di quest’impresa dopo la sua fondazione.
Il valore della contribuzione dell’operaio per l’incremento del patrimonio viene stabilito comprendendo la sua partecipazione all’attività dell’impresa.
Per la rata dell’operaio all’impresa collettiva si calcolano e si pagano interessi il cui valore viene stabilito dal collettivo di lavoro, tenendo conto dai risultati dell’attività economica dell’impresa.
Ai dipendenti che hanno concluso dei rapporti di lavoro con l'impresa, oppure ai successori dell’operaio morto, si paga il costo della rata nel modo stabilito dal documento di fondazione.
Nel caso della liquidazione dell’impresa collettiva, il costo della rata si paga ai dipendenti o ai loro successori calcolato dai beni rimasti dopo il pagamento delle somme prese dal bilancio, dalle banche e dagli altri creditori dell’impresa.
Articolo 25. La proprietà della cooperativa.
I beni della cooperativa si calcolano sul conto dei mezzi finanziari le quote patrimoniali dei suoi membri, sui crediti della produzione ottenuta, sui redditi ottenuti dopo la realizzazione e dopo l’attività prevista dallo statuto della cooperativa.
Nel caso della liquidazione della cooperativa i beni rimasti dopo il pagamento delle somme prese dal bilancio, dalle banche, dagli affittuari e dagli altri creditori vengono distribuiti fra i membri della cooperativa. Il Patrimonio che costituisce il fondo invisibile della società commerciale (cooperativa) si trasmette con titolo gratuito, dalla commissione di liquidazione alle altre società commerciale (cooperative) o unioni di queste, ma in caso di impossibilità – alla organizzazione noncommerciale o autorità della amministrazione pubblica locale.
(Articolo 26 è stato completato con la Legge N 1246 – XV del 18.07.2002)
Articolo 26. La proprietà della società per azioni
La società per azioni è proprietaria dei beni creati sul conto delle vendite delle azioni e anche di quelle ottenute come risultato della sua attività economica acquisite da questa attraverso altre vie ammesse dalla legislazione della Repubblica Moldova.
I detentori delle azioni possono essere persone giuridiche e fisiche.
Il modo di costituzione delle società per azioni, statuto giuridico e le basi della loro attività sono stabiliti dagli atti legislativi della Repubblica Moldova.
Articolo 27. La proprietà della società economica.
La proprietà della società economica, compresa quella della società a responsabilità limitata, consiste nelle rate depositate dai partecipanti, dai beni ottenuti come risultato dell’attività economica e attraverso gli altri metodi ammessi dalla legislazione della Repubblica Moldova.
Nella composizione della rata depositata dai membri della società economica entrano i fondi fissi e i fondi circolanti, i mezzi finanziari e le carte valori oltre al diritto di uso dei beni.
I membri della società economica possono essere persone fisiche, imprese, istituzioni e organizzazioni.
Articolo 28. Proprietà dell’associazione economica
L'Associazione economica delle imprese e delle organizzazioni(associazione, consorzio etc.) ha il diritto di proprietà sui beni che sono stati trasmessi volontariamente dai suoi membri investiti del diritto di persona giuridica, ed ha il diritto sui beni ottenuti come risultato della sua attività.
L’associazione economica non ha il diritto di proprietà sulle imprese e sulle organizzazioni che sono parte componente di questa.
I beni rimasti dopo la fine della attività della associazione economica si dividono, in conformità allo statuto, fra le imprese ed organizzazioni che hanno fatto parte dalla associazione.
Articolo 29. La proprietà delle organizzazioni
Le organizzazioni, compresi i fondi di carità ed altri fondi , possono avere nella loro proprietà edifici, installazioni, fondi locativi, attrezzature, materiali, mezzi finanziari, azioni, altre carte valori ed altri beni necessari per l’assicurazione materiale dell’attività prevista dagli statuti (regolamenti). Nella proprietà delle organizzazioni possono entrare anche le imprese create in conformità con gli scopi indicati nei loro statuti(regolamenti) sul conto dei mezzi di queste organizzazioni.
I beni rimasti dopo la liquidazione dell’organizzazione comune sono usati per gli scopi previsti dallo statuto(regolamento).
Articolo 30. La proprietà dell’organizzazione religiosa
Nella proprietà delle organizzazioni religiose possono essere edifici, costruzioni, mezzi di trasporto, oggetti di cultura, oggetti di produzione, per destinazione sociale e carità, mezzi finanziari e altri beni necessari allo svolgimento della loro attività, ma in proprietà dei monasteri vi possono essere anche i lotti di terreno.
Le organizzazioni religiose hanno il diritto di proprietà sui beni ottenuti e creati da queste sul conto mezzi propri, donazioni dei cittadini, organizzazioni collettive, cose ricevute dallo stato o acquisite attraverso altre vie che non violano la legislazione.
Dopo la cessazione dell’attività dell’organizzazione religiosa il problema dell’uso dei beni come sua proprietà e risolto dagli organi amministrativi di questa organizzazione religiosa superiore, con la partecipazione dei organi locali delle autorità dello stato.
I beni che sono considerati come proprietà delle organizzazioni religiose, dopo la cessazione della loro attività sono trasmessi all’organizzazione religiosa dalla quale sono stati formati.
Dopo la cessazione dell’attività dell’organizzazione religiosa i beni che sono stati utilizzati dalle organizzazioni dello stato, dall’organizzazione collettiva o dai cittadini vengono restituiti al proprietario precedente.
I mezzi finanziari e gli altri beni che sono proprietà delle organizzazioni religiose possono essere sorvegliati. Il patrimonio di cultura che appartiene alle organizzazioni religiose non può essere sorvegliato in base alle pretese degli creditori.
Capitolo IV
PROPRIETA’ DELLO STATO
Articolo 31. Il diritto di proprietà dello Stato
Nella proprietà dello stato della Repubblica di Moldova entrano i beni che appartengono alla Repubblica come Stato con diritto di possesso, di uso e di amministrazione. Questa si manifesta sotto forma di proprietà di stato e proprietà municipale.
Articolo 32. Oggetti del diritto di proprietà dello stato e proprietà municipale
Nella proprietà dello stato della Repubblica di Moldova entrano: il terreno, sottosuolo, acque, i boschi, altre risorse naturali, i beni degli organi dell’amministrazione dello stato, i valori culturali e storici, i fondi assicurativi, i fondi di riserva e altri fondi, i beni delle imprese dello stato e dei complessi dell’economia nazionale, le istituzioni dell’insegnamento, gli oggetti della sfera sociale culturale e i beni che appartengono alla Repubblica che si trovano tanto sul territorio della Repubblica di Moldova quanto all’estero.
Repubblica Moldova esercita la giurisdizione supreme per lo spazio aerano sopra il suo territorio.
Della proprietà municipale fanno parte i beni che appartengono all’amministrazione dell’unita amministrativo-territoriale, i mezzi del bilancio locale, il fondo locativo e l’associazione delle abitazioni dell’organo dell’autoamministrazione locale, le imprese dell’agricoltura, del commercio, di servizio sociale, i trasporti, imprese e i complessi industriali di costruzione, istituzioni dell’insegnamento pubblico, della cultura, della difesa della salute ed altri oggetti.
Articolo 33. Esercizio del diritto di proprietà dello stato.
La Repubblica di Moldova ha il diritto esclusivo di stabilire, tramite il suo organo legislativo supremo, il modo di possesso, di uso e di amministrazione della proprietà dello Stato. Le persone fisiche e le persone giuridiche dagli altri Stati e comunità di Stati possono beneficiare degli oggetti della proprietà dello Stato della Repubblica di Moldova esclusivamente con la conferma degli organi rispettivi dell’amministrazione dello Stato nei termini stabiliti dalla legislazione della Repubblica Moldova.
Il possesso, l'uso e l'amministrazione della proprietà dello stato della Repubblica Moldova sono esercitati dall'organo dell'amministrazione dello Stato in questo settore (nella redazione della legge Nr. 154-XIII dal 29 giugno 1994).
Articolo 34. I beni e la competenza delle imprese e Istituzioni dello Stato
I beni che costituiscono la proprietà dello Stato e sono consegnati alle imprese e alle istituzioni dello Stato, come i beni acquisiti da queste in risultato di attività imprenditoriali, appartengono a loro con diritto di amministrazione economica.
Il diritto di amministrazione economica include il possesso, l’uso e l’amministrazione dei beni nel modo stabilito dal proprietario e dagli organi autorizzati da questo conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova.
Articolo 35. Competenza degli organi dello stato
Gli organi dello Stato sono autorizzati ad amministrare i beni dello Stato, decidono i problemi della fondazione dell’impresa o dell’istituzione e stabiliscono gli scopi della sua attività, della riorganizzazione o la sua liquidazione , esercitano il controllo sull’efficienza dell’uso dei beni dello Stato autorizzati alla privatizzazione in conformità con la legislazione di Repubblica di Moldova. Gli organi dell’amministrazione dello Stato non sono responsabili per gli obblighi delle imprese e le istituzioni, e queste non hanno responsabilità per gli obblighi della Repubblica di Moldova e per gli organi dell’autoamministrazione locale.
Articolo 36. Apparizione e realizzazione del diritto di proprietà municipale
Il diritto di proprietà municipale apparisce come conseguenza della trasmissione dei beni dello stato a favore degli organi di autoamministrazione locale nel modo previsto dagli atti legislativi della Repubblica Moldova, acquisizione dei beni dal conto dei mezzi finanziari degli organi menzionati, come anche dalla fabbricazione della produzione dalle imprese ed organizzazioni subordinati a loro.
Capitolo V
LA PROPRIETA’ DEGLI ALTRI STATI, DEI CITTADINI
E DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DLLE PERSONE SENZA CITTADINANZA
Articolo 37. La proprietà degli altri stati.
In Repubblica di Moldova è ammessa l’esistenza della proprietà degli altri Stati ( eccetto la proprietà sui terreni con destinazione agricola e del fondo forestale) , che e regolamentata dagli atti legislativi della Repubblica Moldova e dagli accordi interstatali ( nella redazione della Legge Nr. 237-XIV dal 23 dicembre 1998).
Articolo 38. Proprietà dei cittadini e delle persone giuridiche degli altri stati, delle organizzazioni internazionali e delle persone senza cittadinanza
In Repubblica di Moldova è ammessa la proprietà dei cittadini e delle persone giuridiche degli altri Stati, delle organizzazioni internazionali e delle persone senza cittadinanza (eccetto la proprietà dei terreni con destinazione agricola e del fondo forestale, oltre i casi di ottenimeto di questi beni tramite eredità legale e testamentaria). Il possesso, utilizzazione ed amministrazione di questa proprietà è fatto in conformità agli atti legislativi della Repubblica Moldova ed agli accordi interstatali (in redazione della Legge Nr.237-XIV del 23 dicembre 1998).
Articolo 39. La proprietà delle imprese miste
In Repubblica di Moldova possono essere create imprese miste, proprietarie comuni dei beni in Repubblica di Moldova possono essere: un cittadino o una persona giuridica della Repubblica Modlova e un altro stato, un cittadino o una persona giuridica di questo stato, come anche una organizzazione internazionale o una persona senza cittadinanza.
I beni citati al precedente comma fanno parte dalla proprietà in divisione dei suoi proprietari comuni nel caso in cui i documenti di registrazione dell'impresa non prevedano altre circostanze. I proprietari comuni beneficiano di tutti i diritti che risultano dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova.
Capitolo VI
LE GARANZIE E LA DIFESA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
Articolo 40. Le garanzie delle condizioni di sviluppo e della stabilità dei rapporti di proprietà
La legislazione della Repubblica di Moldova assicura ai cittadini, organizzazioni ed agli altri proprietari condizioni uguali di sviluppo dei diversi tipi e forme di proprietà e la loro difesa.
La Repubblica di Moldova garantisce la durabilità dei rapporti di proprietà stabiliti in conformità alla presente legge.
Nessuno ha il diritto di acquisire in modo forzato i beni del proprietario, oltre i casi previsti dalla legge della Repubblica di Moldova, come di chiedere al proprietario di associare i beni con i beni di altri.
Articolo 41. La difesa del diritto di proprietà
In conformità con la legislazione della Repubblica di Moldova il proprietario ha il diritto di rivendicare i suoi beni da un possesso illegale esterno.
La Repubblica di Moldova difende i diritti di tutti i soggetti del diritto di proprietà dalla Repubblica per i suoi beni, compresi i beni che si trovano sul territorio degli altri stati.
Il proprietario può chiedere l’eliminazione di ogni violazione del suo diritto, anche se queste violazioni non sono collegate alla sua mancanza di possesso.
I diritti previsti nei precedenti commi appartengono alla persona che, se anche non è proprietario ha in possesso i beni con diritto di amministrazione economica, di possesso vitalizio con diritto di eredità in base alle altre previsioni della legge o dell’accordo. Questa persona ha il diritto di difendere il possesso anche contro il proprietario.
La difesa del diritto di proprietà e attuata dall’istanza giuridica competente o giudizio degli arbitri (nella redazione della legge Nr. 788-XIII dal 26 marzo 1996).
Articolo 42. La difesa degli interessi del proprietario nel caso della liquidazione del diritto riguardante il ritiro del settore del terreno.
La liquidazione del diritto di proprietà riguardante la decisione sul ritiro del settore di terreno su cui si trova l’abitazione, il fabbricato, le installazioni del proprietario o riguardante un’altra decisione dell’organo dello Stato, che non ha lo scopo di ritirare in modo diretto i beni del proprietario, è ammessa solo nei casi e nel modo stabilito dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova, con la riparazione dei danni causati al proprietario attraverso la liquidazione del diritto di proprietà.
Nel caso in cui il proprietario non è d’accordo con la decisione che prevede la liquidazione del diritto di proprietà, questa non può essere applicata prima della soluzione del litigio dall’istanza giuridica competente o giudizio degli arbitri. Assieme con l’esame del litigio sono risolti i problemi sulla riparazione dei danni portati al proprietario(nella redazione della Legge Nr. 788-XIII dal 26 marzo 1996).
Articolo 43. La liquidazione dallo stato dei beni del proprietario nei casi previsti dalla legislazione.
Il ritiro da parte dello Stato dei beni del proprietario e ammesso solo se è esaminato il patrimonio in base agli obblighi del proprietario nel caso e nei modi previsti dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova, anche nel caso della requisizione e della confisca.
Nei casi previsti dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova i beni possono essere ritirati dal proprietario in base alla decisione dell’istanza giuridica competente (o altra persona ufficiale) sotto forma di sanzione per il compimento di un'infrazione o di altra contravvenzione (nella redazione della Legge Nr. 788-XIII dal 26 marzo 1996).
Nel caso delle calamità naturali, incidenti , epidemie ed altre circostanze eccezionali, in base ad una decisione degli organi dell’amministrazione dello Stato, i beni possono essere ritirati dal proprietario nell’interesse della società nel modo e nelle condizioni stabiliti dagli atti legislativi della Repubblica di Moldova, rimborsandolo dei beni requisiti.
Articolo 44. Il regolamento giuridico per il risarcimento dei danni nel caso della liquidazione del diritto di proprietà.
Nel caso dell’adozione degli atti legislativi della Repubblica Moldova, tramite i quali viene liquidato il diritto di proprietà, i danni causati al proprietario come risultato dell’adozione di questi atti devono essere risarciti allo stesso in base ad una decisione dell’istanza giuridica dagli organi amministrativi dello Stato.
Se in risultato dell’adozione di un atto non adeguato alla legge dell’organo dell’amministrazione dello Stato o dell’organo dell’autoamministrazione locale viene violato il diritto del proprietario o delle altre persone riguardante il possesso, l’uso e l’amministrazione dei beni che gli appartengono, questo atto viene dichiarato non valido in base all’azione intentata dallo stesso proprietario.
I danni portati ai cittadini, organizzazioni e altre persone come conseguenza dell’emissione degli atti menzionati nei precedenti commi devono essere rimborsati sul conto dei mezzi che sono a disposizione dell’organo rispettivo dell’amministrazione dello Stato. Nel caso in cui gli organi dell’amministrazione dello Stato non dispongano di questi mezzi, la riparazione dei danni viene effettuata sul conto del bilancio repubblicano.
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