Nr.
998 del 01.04.92
La
presente Legge è indirizzata ad attrarre ed a proteggere gli
investimenti stranieri, oltre a stabilire le basi giuridiche,
organizzative ed economiche, le forme di attività degli
investitori stranieri e delle società con investimenti
stranieri nella Repubblica Moldova.
Capitolo
1. Regolamenti generali
Articolo
1.
L'ambito di applicazione.
1.
Le attività degli investitori stranieri e delle società con
investimenti stranieri vengono regolate:
-
Dagli atti legislativi della Repubblica Moldova e dalle
deroghe stabilite nella presente Legge;
-
Dai Trattati (accordi) interstatali ed internazionali firmati
con la partecipazione della Repubblica Moldova.
2.
Nel caso in cui i regolamenti dei Trattati interstatali ed
internazionali, firmati con la partecipazione della Repubblica
Moldova, siano differenti a quelli della presente Legge, si
applicano i regolamenti di detti Trattati (accordi).
3.
I regolamenti della presente Legge non possono essere emendati
o integrati se non con una Legge supplementare adottata dal
Parlamento. Gli atti legislativi che
contravvengono
alla presente Legge, circa gli investimenti stranieri, non si
applicano.
[
Il punto 3 dell’articolo 1 è stato introdotto con la Legge
Nr. 197-XIII del 27.07.94]
4.
Si vieta l’applicazione di misure discriminatorie che
ostacolino gli investimenti stranieri, lo sfruttamento e la
liquidazione degli oggetti d’investimento, l’esportazione
dei beni depositati e dei beni ricevuti a seguito degli
investimenti (utili, produzione, lavori, servizi).
5.
L’ammontare minimo del capitale sociale delle società con
investimenti stranieri si stabilisce conformemente ai
regolamenti della legislazione della Repubblica Moldova
riguardante il capitale sociale delle società locali.
Società
locale si considera la società costituita sul territorio
della Repubblica Moldova il cui capitale sociale è formato
dai conferimenti delle persone fisiche e giuridiche
moldave.
[
Il punto 5 dell’articolo 1 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 197-XIII del 27.07.94]
Articolo
2.
Gli investitori stranieri.
Gli
investitori stranieri nella Repubblica Moldova possono
essere:
a)
Persone fisiche e giuridiche straniere, loro associazioni,
registrate nel Paese della loro cittadinanza o della loro
residenza permanente come persone che svolgono attività
imprenditoriali;
b)
Persone fisiche straniere non registrate nel Paese della loro
cittadinanza o della loro residenza permanente come persone
che svolgono attività imprenditoriali;
[
Il punto b) dell’articolo 2 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 197-XIII del 27.07.94]
c)
Persone moldave e apolidi che abitano permanentemente
all’estero, registrate nel Paese della loro residenza come
persone che svolgono attività imprenditoriali;
d)
Stati stranieri;
e)
Organizzazioni internazionali
Articolo
3.
Gli investimenti stranieri.
1.
Gli investimenti stranieri possono essere sotto forma
di:
-
Valuta convertibile od altra valuta straniera, acquistata
nelle Banche della Repubblica Moldova, soggetto di operazioni
bancarie;
-
Macchinari, equipaggiamenti, compresi quelli per gli uffici,
materie prime e materiali;
[
Il capoverso 3 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla
Legge Nr. 1488-XIII dell’11.02.98]
-
Diritti patrimoniali e non, compreso il diritto sulla proprietà
intellettuale (industriale) (i diritti d’autore, i brevetti,
i campioni, i modelli industriali, i marchi commerciali e di
fabbrica, la segretezza del processo produttivo e del
marketing, le tecnologie, il know how, ecc.).
[
Il punto 1 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 197-XIII del 27.07.94]
2.
Gli investimenti stranieri, conferiti nel capitale sociale
delle società sotto forma di denaro, devono essere trasferiti
sul conto dell’investitore, aperto in una delle banche della
Repubblica Moldova o versati in contanti presentando la
dichiarazione d’importazione legale.
[
Il punto 2 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 197-XIII del 27.07.94]
[
Il punto 2 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 92-XIII del 11.05.94]
3.
Gli investimenti stranieri che non hanno forma di denaro
devono essere portati nella Repubblica Moldova od acquistati
sul suo territorio con valuta convertibile od altra valuta
comprata nelle banche moldave.
4.
Il diritto dell’investitore straniero sui beni di proprietà
intellettuale (industriale) o per il loro godimento deve
essere confermato da quest’ultimo.
5.
Gli investitori stranieri hanno il diritto di reinvestire i
propri utili nella RepubblicaMoldova. I reinvestimenti,
conformemente alla presente Legge, si considerano investimenti
stranieri.
[
Il punto 5 dell’articolo 3 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 197-XIII del 27.07.94]
Articolo
4.
Le condizioni per gli investimenti stranieri.
1.
Gli investimenti stranieri si possono effettuare in tutti i
settori dell’economia della Moldova se non si violano:
-
Gli interessi della sicurezza statale;
-
I regolamenti della legislazione antimonopolio;
-
Le norme di protezione dell’ambiente, della salute della
popolazione, della moralità e le norme dell’ordine
pubblico.
2.
I tipi di attività limitati o vietati nella Repubblica
Moldova per gli investitori stranieri e le società con
investimenti stranieri, oltre alle zone in cui le loro attività
sono proibite, vengono stabilite dalla legislazione della
Moldova.
Articolo
5.
Le forme degli investimenti stranieri.
Gli
investimenti stranieri nella Moldova possono essere effettuati
in una delle seguenti forme:
·
La costituzione delle società, delle filiali e delle
associazioni insieme a persone fisiche e giuridiche
moldave;
·La costituzione delle società, delle filiali e delle
associazioni appartenenti integralmente all’investitore
straniero;
·La costituzione delle filiali delle società non residenti,
loro associazioni ed organizzazioni internazionali;
· L’acquisto di società in costruzione od operanti, di quote
in tali società oltre ad azioni od altri titoli;
· I versamenti bancari con destinazione speciale;
· L’acquisto di alcuni stabilimenti o edifici in costruzione
oltre ad altra proprietà che, secondo la legislazione
moldava, possono appartenere agli investitori stranieri con
diritto di proprietà;
·
L’acquisto dei diritti di proprietà e non, compreso il
diritto sul leasing, sulla concessione e sugli oggetti di
proprietà intellettuale (industriale), oltre all’acquisto
dei diritti, in conformità alla legislazione, sulla proprietà
di terreni per tutti i tipi di costruzioni;
[
Il punto g) dell’articolo 5 è stato introdotto dalla Legge
Nr. 802-XIII del 05.04.96]
[
Il punto g) dell’articolo 3 è stato modificato con la Legge
Nr. 197-XIII del
27.07.94]
·
L’investimento sulla base dei contratti di attività mista
oltre ad altre forme che la legislazione della Repubblica
Moldova permette.
Articolo
6.
Le autorità che si occupano degli investimenti
stranieri.
L’attrazione
degli investimenti stranieri e la prestazione della
collaborazione per gli investitori stranieri e le società con
investimenti stranieri è assicurata dal Governo della
Repubblica Moldova e dalle autorità da lui delegate a farlo.
Capitolo
II.
La costituzione di società, di loro associazioni, di
filiali e succursali.
Articolo
7.
Le società con investimenti stranieri e le loro associazioni:
1.
Nella Repubblica Moldova si possono costituire società con
investimenti stranieri sotto forma di società miste e società
interamente appartenenti all’investitore straniero.
2.
La società mista è la società costituita conformemente alla
legislazione della Repubblica Moldova il cui capitale sociale
è formato da investimenti stranieri e da investimenti delle
persone giuridiche e fisiche moldave, o apolidi, che abitano
permanentemente sul territorio della Repubblica Moldova.
I
soci delle società miste non possono essere:
·
Le
persone a cui la legislazione o il Tribunale ha proibito di
svolgere qualsiasi attività di tipo economico,
·
Le
persone a cui il Tribunale ha interdetto di svolgere le
pertinenti attività (durante il periodo stabilito) ed anche
le persone che non hanno ancora terminato di scontare la pena
inflittagli dal Tribunale;
·
I
militari, i dipendenti statali e municipali le cui attività
imprenditoriali sono limitate da atti normativi della
Repubblica Moldova.
3.
La società interamente appartenente ad un investitore
straniero è costituita in conformità alla legislazione della
Repubblica Moldova. Il capitale sociale di detta società è
formato soltanto da investimenti stranieri.
[
Il punto 3 dell’articolo 7 è stato emendato con la Legge Nr.
92-XII dell’11.05.94]
4.
Le società con investimenti stranieri, nel territorio della
Rep. Moldova, possono
essere
costituite sotto ogni forma organizzativa e legale che non
contravviene
alla
legislazione:
-
Costituendo società nuove;
-
Riorganizzando (riregistrando) le società costituite
anteriormente.
5.
L’acquisto completo da parte degli investitori stranieri
delle società, costituite anteriormente senza investimenti
stranieri, al momento della loro riorganizzazione. Dette
società sono comprate con valuta convertibile od altra valuta
acquistata nelle banche della Repubblica Moldova e sono
riconosciute interamente appartenenti all’investitore
straniero.
[
Il punto 5 dell’articolo 7 è stato emendato con la Legge Nr.
92-XII dell’11.05.94]
6.
L’acquisto da parte degli investitori stranieri delle quote
(azioni) appartenenti alle società costituite anteriormente
senza investimenti stranieri. Nel momento in cui le dette
società vengono riorganizzate, esse sono riconosciute come
società miste.
7.
La società con investimenti stranieri ha il diritto di
costituire associazioni ed organizzazioni internazionali,
oltre a partecipare alla costituzione degli enti sopraccitati.
Articolo
8.
Le filiali e le succursali.
1.
La società con investimenti stranieri può costituire, se ciò
è previsto nei suoi documenti di costituzione, filiali e
succursali economico-commerciali sia sul territorio moldavo
che all’estero.
2.
Le società non residenti, le loro associazioni e le
organizzazioni internazionali hanno il diritto di fondare
nella Repubblica Moldova delle filiali e delle succursali
economico-commerciali.
3.
Le filiali, costituite nella Repubblica Moldova con
investimenti stranieri, sono considerate persone giuridiche.
Le
filiali costituite dalle società non residenti, le loro
associazioni e le organizzazioni internazionali create in base
alla presente Legge acquistano lo statuto di società
interamente appartenenti all’investitore straniero dalla
data della loro registrazione nella Repubblica Moldova.
[
La seconda parte del punto 3 dell’articolo 8 è stato
emendato con la Legge Nr. 92-XII dell’11.05.94]
Articolo
9.
I documenti di costituzione.
1.
I documenti di costituzione della società con investimenti
stranieri devono contenere informazioni, stabilite dalla
legislazione della Moldova, sulle forme organizzative e
legislative delle società locali, oltre alle informazioni
riguardanti la cittadinanza ed il domicilio degli investitori
stranieri.
2.
Tutti i conferimenti nel capitale sociale della società con
investimenti stranieri vengono stabiliti, con l’accordo tra
i soci, in base ai prezzi del mercato internazionale. Il
prezzo finale di detti conferimenti viene stabilito nella
moneta della Repubblica Moldova al momento della stesura
finale dell'atto costitutivo della società.
3.
Se nei documenti di costituzione della società è prevista
l’importazione della produzione (dei servizi) nella
Repubblica Moldova, la quota di valuta convertibile nel
capitale sociale non deve essere inferiore al 10% degli
investimenti stranieri.
4.
Gli investimenti non in denaro nel capitale sociale devono
corrispondere ai tipi di attività della società descritti
nello statuto.
5.
Nell'atto costitutivo della società con investimenti
stranieri non deve essere inclusa la condizione sul
trasferimento obbligatorio delle tecnologie, incluse nel
capitale sociale dal proprietario di detta tecnologia, né
altre restrizioni analoghe sui diritti mobiliari della società
che sono in contraddizione con il diritto internazionale sulla
proprietà intellettuale (industriale).
6.
Non ci devono essere grandi differenze tra le quote di
royalty, o di altri pagamenti analoghi che servono come
valutazione finanziaria degli accordi contrattuali che vengono
conferiti nel capitale sociale della società, ed i costi
delle tecnologie importate nella Moldova o i costi da
sostenere sulla base di detta tecnologia.
7.
I soci fondatori includono nei documenti di costituzione i
periodi per conferire denaro e materiali nel capitale sociale.
[
L’articolo 9 è stato emendato con la Legge Nr. 197-XIII del
27.07.94]
Articolo
10.
L’ispezione ecologica e sanitario-epidemeologica. Il
controllo delle tecnologie.
I
soci delle società con investimenti stranieri sono obbligati
ad ottenere, nei casi e come previsto dalla legislazione della
Repubblica Moldova, il verbale scritto da parte dell’autorità
statale per la protezione dell’ambiente e dei servizi
sanitari-epidemiologici che conferma la sicurezza delle
tecnologie della produzione locale.
Articolo
11.L'autorizzazione
per la costituzione delle società con investimenti stranieri.
1.
La costituzione di società con capitale sociale, i cui
investimenti stranieri superano 5 milioni di USD, necessita di
permesso dall'autorità di gestione statale che effettua i
controlli sull’antimonopolio.
[
Il capoverso 1 dell’articolo 11 è stato emendato con la
Legge Nr. 197-XIII del 27.07.94]
La
costituzione di società con investimenti stranieri, nella
sfera di accesso limitato per gli investitori stranieri, viene
fatta con il permesso dell’autorità responsabile di
amministrazione statale.
2.
Alla domanda del socio fondatore per ottenere l'autorizzazione
alla costituzione della società si allegano i documenti
occorrenti per la registrazione della detta società.
3.
L'autorizzazione per costituire società con investimenti
stranieri od il rifiuto motivato della loro costituzione dovrà
essere rilasciato dall'autorità competente di amministrazione
statale, in forma scritta, non oltre i 30 giorni dalla data
della presentazione dei documenti necessari.
Articolo
12.
I documenti occorrenti alla registrazione
Per la registrazione delle società con investimenti
stranieri e loro filiale occorre presentare gli stessi
documenti previsti per la registrazione delle società
nazionali e, supplementare, gli atti previsti nell’articolo
11, comma (4) della Legge riguardante registrazione statale
delle imprese ed organizzazioni.
[L’articolo
12 è stato redatto nella Legge Nr. 768-XV del 27.12.2001]
Articolo
13. La procedura
ed i tempi richiesti per l'iscrizione nel registro delle
società
1. L’iscrizione
di società con investimenti stranieri, loro filiali,
succursali economico-commerciali ed associazioni, viene
effettuata dall’Autorità Statle delegato in conformità
alla legislazione.
[Punto
1 è stato modificato con la Legge Nr 768-XV del 27.12.2001]
[Punto
2 è stato escluso con la Legge Nr 768-XV del 27.12.2001]
[Numerazione
modificata con la Legge Nr 768-XV del 27.12.2001]
2. La procedura ed i tempi di
registrazione sono analoghi a quelli previsti per l'iscrizione
delle società locali.
[Art.13
in redactia Legii nr.197-XIII din 27.07.94]
[Articolul
14 exclus prin
Legea nr.197-XIII din 27.07.94]
Capitolo
III.
Le attività della società con investimenti stranieri e
la sua liquidazione.
Articolo
15.
L’inizio e la durata dell’attività imprenditoriale.
1.
La società con investimenti stranieri ha il diritto di
svolgere soltanto i tipi di attività che sono previsti nei
suoi documenti di costituzione. Come inizio delle attività di
investimento o delle attività imprenditoriali si considera la
data di arrivo sul conto bancario della società con
investimenti stranieri del primo pagamento relativo alla
sopracitata attività.
2.
Le società con investimenti stranieri possono svolgere alcuni
tipi di attività soltanto in base alle licenze statali.
3.
L’attività delle società con investimenti stranieri deve
iniziare non più tardi di 6 mesi dalla data d'iscrizione
della società. In caso di violazione del periodo l'autorità
che l’ha registrata deve considerare nulla l'iscrizione.
4.
Se alla scadenza del periodo, stabilito dai documenti di
costituzione per la formazione del capitale sociale della
società, mancano i documenti che certificano il conferimento
del 100% di ogni socio nel capitale sociale, l'autorità che
ha registrato la società considera nulla l'iscrizione.
[
Il punto 4 dell’articolo 15 è stato emendato con Legge
n.92-XII dell’11.5.94]
5.
Nel caso in cui la società con investimenti stranieri risulti
non registrata e quindi non costituita, essa cessa la propria
attività in base alla delibera dei soci o del tribunale
competente.
[Il
punto 5 dell’articolo 15 è stato emendato con la Legge
n.788-XIII del 26.3.96]
6.
La continuità dell’attività della società con
investimenti stranieri, ad eccezione delle attività in
concessione, è illimitata se null’altro è previsto nei
documenti di costituzione.
Articolo
16.
L’Organo Amministrativo della società.
1.
Nelle società con investimenti stranieri gli organi
amministrativi si nominano conformemente alla legislazione
della Moldova e/o i documenti di costituzione della società.
2.
Le funzioni degli organi di amministrazione della società con
investimenti stranieri possono essere concesse sia ai
cittadini moldavi che a cittadini stranieri oltre a persone
senza cittadinanza (apolidi).
3.
Le persone, a cui il tribunale del Paese di residenza ha
proibito di svolgere alcuni tipi di attività e le persone che
non hanno finito di scontare le pene inflitte loro da detto
tribunale, non possono mantenere funzioni nell’Organo
Amministrativo della società con investimenti stranieri.
Articolo
17.
Le relazioni di lavoro.
1.
I cittadini moldavi, quelli stranieri e gli apolidi possono
lavorare nelle società con investimenti stranieri in ogni
attività.
2.
I cittadini stranieri hanno il diritto di ottenere visti di
entrata e permesso di soggiorno nella misura in cui sono
necessari allo svolgimento di attività nella società con
investimenti stranieri purché non contravvengano agli
interessi della sicurezza nazionale e del mantenimento
dell’ordine pubblico nella Repubblica Moldova.
[
Il punto 2 dell’articolo 17 è stato emendato con la Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
3.
Le relazioni di lavoro nella società con investimenti
stranieri vengono regolate dal contratto collettivo, firmato
tra l’amministrazione della società ed i dipendenti e dai
contratti individuali con ognuno di loro.
[
Il punto 3 dell’articolo 17 è stato emendato con la Legge
n.92-XII dell’11.5.94]
Articolo
18.
L’assicurazione ed i contributi sociali.
1.
L’assicurazione ed i contributi sociali si versano ai
dipendenti della società con investimenti stranieri come
previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
La
società può versare i contributi per l’assicurazione
sociale di quei dipendenti stranieri che desiderano godere di
assistenza medica gratuita ed assistenza sociale sul
territorio della Repubblica Moldova.
[
Il punto 1 dell’articolo 18 è stato redatto dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
2.
I versamenti dei contributi sopracitati per i dipendenti delle
società con investimenti stranieri si fanno in moneta
nazionale della Repubblica Moldova ed in valuta straniera
proporzionalmente allo stipendio e nella stessa valuta.
3.
Le società con investimenti stranieri versano i pagamenti
destinati all’assicurazione con pensioni dei dipendenti
stranieri nel fondo dei paesi della loro cittadinanza
(residenza) nella valuta di questi paesi o in altra valuta
straniera.
Articolo
19.
I diritti sulla proprietà intellettuale (industriale).
1.
Lo sfruttamento e la protezione dei diritti degli investitori
stranieri sulla proprietà intellettuale (industriale),
portati da quest’ultimi come investimenti stranieri, sono
assicurati dalla legislazione della Repubblica Moldova, dai
documenti di costituzione e dai contratti stipulati con
persone terze.
2.
Le società con investimenti stranieri possono stipulare con i
loro dipendenti contratti di trasferimento dei diritti sugli
oggetti di proprietà intellettuale (industriale) che saranno
creati durante lo svolgimento del lavoro di produzione. Detti
contratti debbono contenere gli obblighi delle società
sull’assunzione delle condizioni necessarie ai dipendenti
che creeranno i detti oggetti di proprietà.
3.
Se il contratto di trasferimento dei diritti sull’oggetto
costituito non viene redatto, la società con investimenti
stranieri può sfruttare l’invenzione fatta dai suoi
dipendenti, il campione industriale od il marchio commerciale
soltanto al momento dell’accordo sull’acquisto dei diritti
sul brevetto, firmato tra il lavoratore e il brevettatore.
4.
Le società con investimenti stranieri si brevettano
indipendentemente, all’estero, le proprie invenzioni, i
campioni industriali ed i marchi commerciali e di fabbrica
creati nella Repubblica Moldova.
[L’articolo
20 è stato abrogato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo
21.
I prezzi, le forniture ed i pagamenti sul mercato interno.
La
società con investimenti stranieri ha il diritto di
stabilire, su basi contrattuali, i prezzi per la propria
produzione (lavori, servizi) e le forme di pagamento; può
fornire la produzione sul mercato interno, acquistare sul
detto mercato la produzione (lavori, servizi) necessari per la
propria attività, se nient’altro è previsto dalla
legislazione della Repubblica Moldova e dai contratti della
detta società.
[
L’articolo 21 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del
27.07.94]
Articolo
22.
Le condizioni di pagamento.
Per
procedere a pagamenti in moneta nazionale ed in valuta
convertibile, la società con investimenti stranieri apre,
conformemente alla legislazione valutaria della Moldavia,
conti bancari nelle banche residenti sul territorio moldavo.
[
L’articolo 22 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del
27.07.94]
[
L’articolo 23 è stato abrogato dalla Legge n.197-XIII del
27.07.94]
Articolo
24.
La trasformazione della valuta straniera in moneta nazionale
della Repubblica Moldova.
Alla
quantificazione degli investimenti stranieri ed al calcolo
delle attività della società con investimenti stranieri, la
valuta straniera si trasforma in moneta nazionale secondo il
cambio stabilito dalla Banca Nazionale della Repubblica
Moldova il giorno dello svolgimento dell’operazione
relativa.
[L’articolo
24 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo
25.
L’assicurazione dei rischi patrimoniali.
I
rischi patrimoniali della società con investimenti stranieri
possono essere assicurati in ogni compagnia assicuratrice, se
nient’altro è previsto dalla legislazione della Repubblica
Moldova.
Articolo
26.
Le garanzie degli obblighi.
1.
I beni, i diritti patrimoniali e non della società con
investimenti stranieri, compreso il diritto sulla proprietà
della terra, possono essere utilizzati a garanzia per tutti i
tipi di obblighi di detta società.
[
La parte 1 dell’articolo 26 è stata introdotta dalla Legge
n.802-XIII del 05.04.96]
[La
parte 1 dell’articolo 26 è stata emendata dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
2.
I beni, i diritti patrimoniali e non della società con
investimenti stranieri concessi in garanzia possono essere
venduti, dal detentore della garanzia, a persone fisiche e
giuridiche come previsto dalla legislazione della Repubblica
Moldova.
Articolo
27.
La contabilità ed i rapporti contabili
Le
società con investimenti stranieri gestiscono contabilità e
rapporti statistici come previsto dalla legislazione della
Repubblica Moldova.
[L’articolo
27 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del
27.07.94]
Articolo
28.
Le responsabilità delle società con investimenti stranieri.
[Il
nome dell’articolo 28 è stato redatto dalla Legge
n.1592-XII del 27.02.98]
Le
società con investimenti stranieri pagano le imposte in
moneta nazionale ed in valuta straniera proporzionalmente agli
incassi ricevuti nelle valute rispettive, se nient’altro è
previsto dalla legislazione della Repubblica Moldova.
[L’articolo
28 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo
29.
Il controllo sullo svolgimento delle attività delle società
con investimenti stranieri.
1.
Le autorità fiscali ed altre autorità di gestione statale
controllano le attività delle società con investimenti
stranieri usando ciascuna la propria competenza ed agendo in
conformità alla legislazione della Repubblica Moldova.
Le
società con investimenti stranieri sono obbligate a
presentare relazioni ed altre documentazioni sulle loro
attività alle autorità sopracitate.
Per
l’effettuazione del controllo fiscale, le società
sopracitate, si possono rivolgere alle organizzazioni statali
e straniere di audit.
2.
Se, dopo il controllo, si rileva che la relazione presentata
dall’azienda con investimenti stranieri alle autorità di
gestione statale non corrisponde alla situazione reale, detta
azienda è obbligata, oltre all’esecuzione di altre misure
previste dalla legislazione della Repubblica Moldova, a
rimborsare nel modo previsto tutte le spese sostenute alle
autorità di amministrazione statale riguardanti il controllo
sopracitato.
3.
Le autorità fiscali ed altre autorità di gestione statale
sono obbligate a mantenere il segreto commerciale
dell’azienda con investimenti stranieri. In caso di
disobbedienza a detto obbligo, le autorità sopracitate devono
rimborsare alla società il danno recato oltre al profitto
mancato.
Nel
caso in cui dette autorità non dispongano di previdenze
finanziarie, il rimborso viene effettuato dal bilancio
statale.
Articolo
30.
La liquidazione delle società con investimenti stranieri.
1.
La liquidazione delle società con investimenti stranieri
viene fatta conformemente alla legislazione della Repubblica
Moldova. Il bilancio della liquidazione deve essere approvato
da una società di audit che si trova sul territorio moldavo.
La società di audit viene scelta dai proprietari della società
in questione o dall’organo che ha preso la delibera di
liquidarla.
2.
Le imposte per le società con investimenti stranieri che si
trovano sotto liquidazione vengono pagate conformemente alla
legislazione fiscale della Repubblica Moldova. Nel caso in cui
l'utile, ricevuto in beni materiali, è trasferito
all’estero, esso viene esentato da tasse ed imposte. Fa
eccezione l’imposta sul reddito che viene regolata dal
Codice Fiscale e dalla Legge “sull’amministrazione
dell’imposta sul reddito ed introduzione in vigore della
prima e seconda parte del Codice Fiscale”.
[La
seconda parte dell’articolo 30 è stata redatta dalla Legge
n.1592-XII del 27.02.98]
[La
seconda parte dell’articolo 30 è stata redatta dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
Capitolo
IV
L’acquisto
e l’alienazione dei beni e dei diritti patrimoniali.
Articolo
31.
L’acquisto di quote, azioni ed altri titoli.
1.
Gli investitori stranieri e le società con investimenti
stranieri hanno il diritto di acquistare quote, azioni ed
altri titoli delle società, situate sul territorio moldavo,
seguendo le procedure e le condizioni stabilite dalla
presente Legge e dagli altri atti legislativi della Repubblica
Moldova.
2.
Gli investitori stranieri e le società con investimenti
stranieri possono acquistare titoli di Stato con
l'autorizzazione del Ministero dell’economia e finanze della
Repubblica Moldova.
Articolo
32.
L’acquisto di diritti patrimoniali.
1.I
terreni ed altri immobili si danno in affitto agli investitori
stranieri per un periodo non superiore a 99 anni con il
diritto di essere rinnovato o senza detto diritto.
2.
La concessione in affitto, ad una società con investimenti
stranieri, dei beni di proprietà statale (municipale) che
superano il prezzo stabilito dal Parlamento della Repubblica
Moldova, si fa con il permesso rilasciato dall’autorità di
gestione statale responsabile ad amministrare detti beni.
3.
Al trasferimento dei diritti di proprietà sugli edifici e
costruzioni, all’investitore straniero od alla società con
investimenti stranieri gli si trasferisce anche il diritto di
godimento dei terreni su qui sono situati detti oggetti.
4.
Nel caso in cui alle società locali verrà accordato il
diritto di proprietà sulla terra, detto diritto si estenderà
anche alle società con investimenti stranieri. In detto caso
le società con investimenti stranieri avranno il diritto
prioritario per l’acquisto del terreno su cui sono situati i
loro stabilimenti, magazzini, uffici, centri commerciali.
[Il
punto 4 dell’articolo 32 è stato introdotto dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo
33.
La partecipazione alla privatizzazione.
1.
Gli investitori stranieri partecipano alla privatizzazione
conformemente alla legislazione della Repubblica Moldova.
2.
Le società con investimenti stranieri hanno diritto di
utilizzare, per partecipare alla privatizzazione, denaro in
valuta nazionale ripartito come utile legale accreditato sul
loro conto corrente bancario.
Articolo
34.
L’alienazione della quota nel capitale sociale.
Nel
caso di alienazione intera o parziale della quota di
partecipazione nel capitale sociale della società con
investimenti stranieri di almeno uno dei soci, detta società
deve essere ri-registrata (riorganizzata).
Capitolo
V.
Gli
incentivi statali.
Articolo
35.
Le agevolazioni doganali all’importazione dei beni.
1.
Vengono esentati da tasse doganali i beni importati, previsti
dall’articolo n.3 della presente Legge, che servono per la
formazione o per l’aumento del capitale sociale della società.
2.
Nel caso in cui i beni importati dagli investitori stranieri
con lo scopo di essere conferiti nel capitale sociale e quindi
senza pagare tasse doganali sono utilizzati per altri scopi,
la società dovrà rimborsare dette tasse come segue: nei
primi 3 anni interamente compreso l’interesse bancario ed in
seguito sul prezzo residuo dei beni.
[L’articolo
35 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo
36.
Le agevolazioni doganali all’importazione ed
all’esportazione.
1.
Le società con investimenti stranieri possono importare
produzione (servizi) per le proprie necessità e possono
esportare la propria produzione.
2.
Le società con investimenti stranieri vengono esentate da
tasse doganali sulla materia prima e sui semilavorati
importati per produrre articoli finiti che a loro volta
verranno esportati.
[L’articolo
36 è stato emendato dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
[L’articolo
37 è stato abrogato dalla Legge n.1592-XII del 27.02.98]
[L’articolo
37 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
[L’articolo
38 è stato escluso dalla Legge n.114-XIV dell’29.07.98]
[L’articolo
38 è stato redatto dalla Legge n.1488-XIII dell’11.02.98]
[L’articolo
38 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Capitolo
VI.
Le
garanzie statali.
Articolo
39.
Le garanzie nei casi di nazionalizzazione od espropriazione
degli investimenti stranieri.
1.
Gli investimenti stranieri, sul territorio della Repubblica
Moldova, godono di protezione e garanzie totali.
2.
Gli investimenti stranieri non possono essere espropriati,
nazionalizzati o sottoposti ad altre misure analoghe (salvo
che la legislazione lo permetta e che venga fatta soltanto in
nome degli interessi nazionali con il pagamento di un
rimborso).
3.
Il rimborso deve corrispondere al prezzo dell’investimento
alienato al momento della dichiarazione dell’espropriazione,
nazionalizzazione, ecc. Detto rimborso deve essere pagato
entro tre mesi dall’applicazione di una delle misure
sopracitate e deve comprendere anche gli interessi bancari
fino alla data dell’effettuazione reale del pagamento. Il
rimborso viene trasferito alla persona delegata, nella valuta
in cui sono stati fatti gli investimenti e può essere
trasferito all’estero liberamente.
4.
Il pagamento del rimborso è effettuato dall’autorità
statale responsabile per la realizzazione
dell’espropriazione, nazionalizzazione od altre misure
analoghe. Al momento dell’applicazione della sanzione
suddetta, l’autorità statale deve stabilire l’ammontare e
le procedure di pagamento del rimborso. Se l'autorità statale
non dispone delle previdenze finanziarie necessarie, il
rimborso viene pagato dal bilancio statale.
5.
L’investitore che ha subito l’espropriazione, la
nazionalizzazione od un’altra misura analoga ha il diritto
di controllare la legalità della sanzione, oltre a verificare
la veridicità dell’ammontare del rimborso.
[L’articolo
39 è stato redatto dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
Articolo
40.
Le garanzie per il fermo forzato delle attività.
1.
L’operatività delle società con investimenti stranieri può
essere fermata soltanto con la delibera del Governo della
Repubblica Moldova, oppure di una autorità giuridica
competente, se detta società viola nettamente le previdenze
legislative della Repubblica Moldova o le condizioni incluse
nei documenti di costituzione della società.
[La
prima parte dell’articolo 40 è stata emendata dalla Legge
n.788-XIII del 26.03.96]
2.
Se, sull’iniziativa dell’autorità di gestione statale,
con lo scopo di controllo, è stata fermata l’operatività
della società con investimenti stranieri e non sono emerse
violazioni della legislazione moldava e delle condizioni
incluse nei documenti di costituzione, detta autorità, dovrà
rimborsare alla società i danni provocati, compreso il
mancato profitto.
Se
l'autorità di gestione statale non dispone di previdenze
finanziarie, dettorimborso viene effettuato dal bilancio
statale.
3.
I beni materiali dell’investitore straniero, avuti a seguito
della liquidazione della società, oppure a seguito della
propria uscita dalla partecipazione alla società,
possono essere trasferiti all’estero liberamente.
Articolo
41.
Le garanzie di utilizzo del denaro nella moneta nazionale
della Repubblica Moldova.
Gli
investitori stranieri, dopo aver pagato le imposte e le tasse,
hanno il diritto di utilizzare le disponibilità finanziarie
in moneta nazionale, ottenute nella Repubblica Moldova, per:
-
Lo
svolgimento di attività imprenditoriale;
-
Il
reinvestimento, compreso l’acquisto delle società, delle
loro quote, delle azioni ed altri titoli;
-
L’acquisto
della valuta straniera sul mercato interno legale.
Articolo
42.
Le garanzie di trasferimento all’estero di disponibilità
finanziarie in valuta straniera.
1.
Gli investitori stranieri, dopo aver pagato le imposte e le
tasse, hanno il diritto di trasferire all’estero il loro
denaro in valuta straniera, ricevuto come risultato degli
investimenti. Inoltre possono essere trasferiti all’estero:
¾ i profitti sotto forma di dividendi, le percentuali, i
ricavati dall’assistenza tecnica ed i servizi prestati, le
provvigioni ed altre ricompense ricevute;
¾ le somme pagate agli investitori in base alle loro
richieste di denaro od altre richieste che hanno una
valutazione economica; ¾
le somme ricevute dagli investitori stranieri in caso di
liquidazione della società, di vendita o ritiro dei propri
investimenti o degli oggetti investiti.
I
detti trasferimenti non vengono sottoposti al pagamento di
altre tasse doganali ed imposte e non occorre alcuna autorità
speciale, se il trasferimento viene fatto entro 6 mesi.
[Il
capoverso 2 del punto 1 dell’articolo 42 è stato introdotto
dalla Legge n.197-XIII del 27.07.94]
2.
Gli investitori stranieri hanno il diritto di portare
all’estero il loro denaro o la loro quota parte in
produzione, acquistata sul mercato interno, senza pagare tasse
doganali o imposte e senza presentare un'autorizzazione
speciale, se il detto trasferimento non contravviene alla
legislazione.
[Il
punto 2 dell’articolo 42 è stato redatto dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
3.
Nel caso in cui l’investitore straniero esce dalla società
mista o che la società con investimenti stranieri viene
liquidata, lo Stato garantisce il trasferimento all’estero
in valuta straniera, entro tre mesi, dei profitti ottenuti
dalla vendita, avvenuta in moneta nazionale, delle quote
possedute.
[Il
punto 3 dell’articolo 42 è stato redatto dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
4.
Per le società con investimenti stranieri che producono merci
molto importanti che concorrono con quelle importate, il
Governo della Repubblica Moldova può trasferire, dal fondo
valutario ed in valuta straniera, i profitti ottenuti nella
Repubblica Moldova in valuta nazionale. Il detto trasferimento
viene fatto al cambio corrente della Banca Nazionale Moldava.
[Il
punto 4 dell’articolo 42 è stato variato dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
5.
Dopo il pagamento dell’imposta sul reddito, è garantito
anche il trasferimento all’estero degli stipendi che non
sono stati spesi oltre ad altri redditi, in valuta straniera,
ricavati dallo straniero durante la sua attività lavorativa.
Articolo
43.
Garanzie in caso di emendamenti della legislazione.
1.
In caso di adozione di nuovi atti legislativi che cambiano le
condizioni per lo svolgimento delle attività della società
con investimenti stranieri, costituita anteriormente, detta
società ha il diritto, per un periodo di 10 anni
dall’entrata in vigore dei sopracitati atti legislativi, di
seguire la legislazione della Repubblica Moldova, in vigore
alla data di costituzione della società.
2.
Il regolamento descritto nel punto 1 del presente articolo non
si estende alla legislazione doganale, fiscale, finanziaria,
valutaria, di credito, antimonopolio, oltre alla legislazione
di sicurezza statale, della protezione dell’ambiente, del
mantenimento dell’ordine pubblico, della moralità e della
salute della popolazione.
[Il
punto 2 dell’articolo 43 è stato emendato dalla Legge
n.92-XII del 11.05.94]
Gli
investitori stranieri e le società con investimenti
stranieri, che godevano di incentivi doganali, fiscali od
altri, conformemente alla legislazione della Repubblica
Moldova in vigore anteriormente, hanno il diritto a detti
incentivi dopo l’entrata in vigore della nuova legislazione.
3.
Se dopo la firma dei contratti economici con la partecipazione
delle società miste e straniere verranno adottate Leggi che
peggiorano la situazione economica delle parti contrattuali, i
contratti conservano il loro potere per tutto il periodo
stabilito, se le variazioni delle condizioni non vengono
concordate dalle parti.
Articolo
44. Garanzie supplementari.
Le
autorità di gestione statale e di autoamministrazione locale
possono, nel limite delle loro competenze, concedere agli
investitori stranieri od alle società con investimenti
stranieri delle garanzie supplementari, comprese quelle sui
beni, garantiti in favore degli organi sopraccitati od in
favore delle banche straniere o internazionali.
Articolo
45.
La soluzione delle controversie.
1.
Le controversie tra l’investitore straniero e le autorità
statali sull’applicazione della presente Legge o su altri
atti legislativi della Repubblica Moldova vengono esaminate e
risolte dal Tribunale locale. Le parti conflittuali possono
mettersi d’accordo affinché la controversia venga esaminata
dall'arbitrato di un altro Paese, oppure dall'Arbitrato
Internazionale. Tale accordo può essere fatto prima o dopo il
verificarsi della controversia.
[Il
punto 1 dell’articolo 45 è stato emendato dalla Legge
n.788-XIII del 26.03.96]
[Il
punto 1 dell’articolo 45 è stato redatto dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
2.
Le altre controversie tra gli investitori stranieri da una
parte e le persone fisiche, giuridiche, oppure autorità
statali ed organizzazioni sociali da un’altra parte, oltre
alle controversie sopravvenute tra soci di dette società,
vengono esaminate da autorità giuridiche competenti moldave.
Le parti conflittuali si possono rivolgere a tribunali terzi
moldavi o stranieri per risolvere le controversie. Detto
accordo può avvenire prima o dopo il verificarsi della
controversia.
[Il
punto 2 dell’articolo 45 è stato emendato dalla Legge
n.788-XIII del 26.03.96]
[Il
punto 2 dell’articolo 45 è stato redatto dalla Legge
n.197-XIII del 27.07.94]
3.
Le dispute di lavoro tra l’amministrazione delle società
con investimenti stranieri e loro lavoratori, vengono
esaminate in conformità alla legislazione della Repubblica
Moldova, se per i lavoratori stranieri non vi sono stipulate
altre condizioni individuali nei loro contratti di lavoro.
Capitolo
VII.
Le
concessioni e le zone franche industriali e commerciali.
Articolo
46.
Le concessioni ed i contratti di concessione.
1.
La concessione, all’investitore straniero, del diritto di
esplorare ed estrarre le risorse naturali nella Repubblica
Moldova viene accordato dal Parlamento del Paese, in base alla
sua Delibera, secondo i risultati ottenuti in seguito alle
gare internazionali ed in base ai contratti stipulati dopo
queste gare. Il periodo della concessione del diritto sulle
risorse naturali non deve superare i 50 anni.
2.
Il contratto di concessione del diritto di scoprire ed
estrarre le risorse naturali viene redatto tra l’investitore
straniero e l'autorità di gestione statale a cui il Governo
ha affidato la responsabilità.
Nel
contratto di concessione sono concordati:
-
·
il periodo di ricerca ed estrazione delle risorse naturali;
-
·
il volume e le tecnologie dell’estrazione delle risorse
naturali ed il periodo per ottenere le licenze necessarie per
alcuni tipi di lavoro;
-
·
gli obblighi sulla protezione dell’ambiente, comprese le
condizioni di conservazione delle risorse estratte, degli
scarti nocivi della produzione e sul ricoltivare i terreni che
sono stati esplorati;
-
·
il modo di ripartire le spese per la ricerca e l’estrazione
delle risorse naturali, i rischi ed i profitti legati a dette
attività;
-
·
la procedura di finanziamento della costruzione di
infrastrutture con destinazione abitativa e sociale sul
territorio dato in concessione;
-
·
i tipi e l’ammontare dei pagamenti per la concessione ed il
modo in cui verranno effettuati;
-
·
la forma di partecipazione del proprietario negli organi
dell’azienda a cui è stato conferito il diritto di
concessione ed altre forme di controllo sulla sua attività;
-
·
le condizioni, le quote, il modo ed i periodi di formazione
del personale locale della società a cui è stato conferito
il diritto di concessione;
-
·
le agevolazioni e le garanzie qualora fossero diverse da
quelle previste dalla Legge;
-
·
la procedura di cessione attività della società a cui è
stato conferito il diritto di concessione;
-
·
le responsabilità delle parti del contratto ed il modo di
risolvere le controversie tra di loro.
3.
La delibera del Governo della Repubblica Moldova sulla
concessione delle risorse naturali esenta l’investitore
straniero dalla necessità di ricevere un'autorizzazione per
costituire, sul territorio della Repubblica Moldova, una
società con investimenti stranieri come previsto al punto 1
dell’articolo 11 della presente Legge.
4.
La concessione all’investitore straniero, del diritto di
godimento delle infrastrutture esistenti od in costruzione,
che sono di proprietà statale o del municipio, ma che non
vengono date in gestione alle società, istituzioni od altre
organizzazioni, oltre al diritto di costruzione, godimento e
diritto di proprietà delle infrastrutture da cedere alla fine
del periodo allo Stato, viene effettuata sulla base dei
contratti di concessione firmati anche dalle autorità di
gestione statale.
5.
Il cambiamento delle condizioni del contratto di concessione
da una sola delle parti non viene accettato se non previsto in
contratto.
Articolo
47.
Gli investimenti stranieri nelle zone franche d'affari e
industriali.
1.
Allo scopo di attrarre gli investimenti stranieri
supplementari e specialistici nel campo della gestione ed
organizzazione della produzione, dello sviluppo delle
produzioni per l’importazione ed esportazione, possono
essere costituite, nella Moldova, delle zone franche di
produzione, tecnico-scientifiche, di transito,
commerciali, bancarie, assicurative ed altri tipi di
zone franche d'affari.
2.
Le decisioni riguardanti la creazione delle zone franche
industriali sul territorio della Moldova vengono prese dal
Parlamento della Repubblica Moldova alla presentazione, da
parte del Governo e delle autorità autoamministrative locali, delle motivazioni tecnico-economiche circa la costituzione di
dette zone.
3.
Nelle zone franche industriali si stabiliscono sistemi
agevolanti per la registrazione, per le procedure doganali,
importazione ed esportazione, il fisco ed operazioni
valutarie, il credito ed operazioni finanziarie e per altri
tipi di regolamentazione delle attività delle società con
investimenti stranieri che possono essere estese a persone
fisiche e giuridiche moldave che fanno parte di dette
zone.
4.
I tipi e l’ammontare degli incentivi, delle condizioni, il
modo ed i tempi della loro concessione vengono stabiliti dal
Parlamento della Repubblica Moldova, individualmente per ogni
zona.
5.
Le zone franche industriali sul territorio della Repubblica
Moldova e sul territorio degli Stati vicini, si creano e
funzionano sulla base dei Trattati (accordi) interstatali.
Presidente
Della Repubblica Moldova
Mircea
Snegur
Chisinau,
1 Aprile 1992
Nr.
988-XII.